Il disegno di legge (DDL) 788, approvato il 9 aprile scorso, ha riconosciuto ed approvato la duplice istituzione dell’albo e dell’ordine professionale degli educatori e dei pedagogisti. Da esso è stata partorita la legge 15 aprile 2024, n.55 (in breve, Legge 15/2024 sull’educazione pedagogica): Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Il 2024 è stato un anno di svolta per i professionisti dell’area educativa. Esso ha infatti segnato la scoperta delle professioni educative e pedagogiche.

Nei prossimi paragrafi si andrà ad indagare cosa questo implichi, a livello pratico, e le sfide del presente che ne derivano.

la scoperta delle professioni educative e pedagogiche. il pedagogista: un ruolo dimenticato.

Ma chi è il pedagogista?

L’articolo 1 della legge 15 aprile 2024 n.55 ne definisce il profilo in maniera inequivocabile.

Cita infatti:

Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi. esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica. Utilizza di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.

Così delineato, il pedagogista assume un ruolo centrale nell’analisi e nell’attuazione di pratiche educative.

Non solo.

Specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Attività di supervisione. Attività didattica. Ricerca.

Tutte mansioni esplicitate nei quattro commi che compongono l’articolo 1.

la riscoperta del ruolo dell’educatore

L’articolo 3 della legge 15 aprile 2024 n.55 fa chiarezza anche sul ruolo dell’educatore.

La sua mansione viene così definita:

L’educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi.

Gli ambiti di riferimento sono il socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

I compiti?

Collaborare. Perseguire la crescita individuale e il reinserimento sociale. Definire interventi educativi, formativi e assistenziali.

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55: davvero si tratta di scoperte di professioni? cosa cambia davvero nell’educazione pedagogica?

A partire dal 15 aprile 2024, con la legge n.5, l’Italia riconosce formalmente le professioni inerenti alle pratiche educative e pedagogiche. Passo decisivo, questo, soprattutto ripensando alla tradizione pedagogica che ha retto la Nazione, affiancando talvolta la prassi politica.

Cosa cambia, dunque?

Con suddetta legge vi è un riconoscimento formale dei due ordini professionali.

Vengono istituiti, dunque, due albi -uno per gli educatori ed uno per i pedagogisti– e un ordine professionale. Entrambi hanno la finalità di attribuire spessore al fare educativo. Non solo: connettere formalmente le stesse con le istituzioni che reggono il Paese.

legge 15 aprile 2024 n.55: albo o albi? facciamo chiarezza sulla rivoluzione dell’ educazione pedagogica

Gli albi istituiti sono due: uno per gli educatori e uno per i pedagogisti.

Nel primo vengono espressamente indicati sia gli specializzati in ambito educativo che in campo socio-sanitario.

La possibilità di aderire a uno o all’altro albo è dipendente dal tipo di laurea che il candidato possiede.

Dunque si può accedere all’albo degli educatori avendo la laurea in scienze dell’educazione (L-19,LM-57,LM-93, 87/S) ; se si è conseguita, in aggiunta, la laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85, LM-50) si può accedere anche all’altro albo.

Pur rimanendo nel campo della didattica pedagogica, a questi si aggiungono professori universitari ordinari e associati e i ricercatori.

Risulta invariata la modalità esecutiva di tutti gli albi professionali: si accede a quello relativo alla propria regione di residenza.

Legge 15/2024 professioni educative e pedagogiche: chi potrà iscriversi all’albo in futuro?

A causa del marasma creatosi in merito alla professionalità educativa e pedagogica, dunque, chi potrà rientrare negli albi appena descritti?

A rispondere è la legge di bilancio, commi 594\600, e le Disposizioni transitorie inerenti all’iscrizione all’albo.

Entrambe sono state pensate per evitare equivoci, spesso presenti in queste tematiche.

Si pensi a quanti falsi educatori e coordinatori che, ad oggi, risultino lavoratori nonostante non aventi titoli abilitanti.

Cari lettori, c’è una buona e una cattiva notizia.

La buona è che, in prima istanza, verranno riconosciuti anche coloro che hanno perseguito anni di esperienza valida professionalmente. La cattiva è che, quando la legge verrà attuata, essi verranno considerati solo previo esame dei trascorsi praticati.

Sono incluse le lauree triennali, quadriennali e magistrali in entrambe le materie, qualifiche da 60 CFU o pratiche lavorative riconosciute formalmente secondo legge. Tra queste, attività di insegnamenti universitari, di ricerca, di professionalità abilitate previo superamento di concorso, di pratiche lavorative in contesti pedagogici a livello nazionale ed internazionale.

Sono esclusi, al contrario, corsi abilitanti brevi non universitari ed esperienze professionali escluse dai commi 594 della legge 205\2017.

A tale fine verrà valutata maggiormente anche l’esperienza di tirocinio. Anch’essa sarà oggetto d’esame ai fini abilitativi.

Rivoluzione? Catastrofe?

E’ vero: il fare predomina sulla teoria. Ed in effetti, pur con modalità ancora indefinite, questo concetto verrà conseguito.

Si auspica che alla consapevolezza, fatta legge, si aggiunga anche la qualità sistematica.

oltre alla scoperta delle professioni educative e pedagogiche: l’istituzione dell’ordine professionale

La legge 15 aprile 2024 istituisce anche un ordine professionale. Questa novità è direttamente collegata alla facoltà di accedere ad un determinato albo.

L’articolo 6 della sopracitata legge definisce l’ordine professionale come:

L’ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato. La funzione è di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare. È sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. È finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

Una volta iscritti ad uno o ad entrambi gli albi professionali, i candidati acquisiscono la possibilità di votare dei rappresentanti, oltre che essere votati.

Gli esperti votati formeranno, così, il consiglio regionale e nazionale. Nell’insieme, questi due andranno a formare il consiglio dell’ordine.

E’ proprio il consiglio dell’ordine nazionale che avrà facoltà di eleggere il presidente di tutto il sistema.

Legge 15/2024: educazione pedagogica – quali compiti ha l’ordine professionale?

È l’articolo 8 a fare chiarezza.

“Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, predisposizione e aggiornamento del codice deontologico“

Ma anche:

“Cura dell’osservanza delle leggi in merito a questioni nazionali. Espressione di pareri sulle istituzioni dedite alla formazione di figure professionali educative.“

risiedo all’estero: posso accedere all’albo?

La normativa prevede il riconoscimento dei titoli rilasciati all’estero.

L’articolo 9 sancisce che

Per l’esercizio della professione (…) e l’iscrizione all’albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

Non esplicita, tuttavia, le casistiche di residenza.

Leggendo gli articoli della legge, però, (art. 7, comma 1, lettera d, “Condizioni per l’iscrizione“) vengono enunciati i seguenti casi:

Legge 15/2024 in pratica: i prossimi passi dell’educazione pedagogica

Come l’iter legislativo prevede, la legge è rimasta dapprima deposta per quindici giorni su Gazzetta Ufficiale. Per chi ha poca dimestichezza: la finalità di questo arco temporale è favorire la presa di coscienza dei cittadini del contenuto della legge.

Una volta concluso, a partire dallo scorso 8 giugno, sono stati nominati i commissari di alcune regioni.

Tra queste: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Veneto, Piemonte, Sicilia, Molise. Insieme a loro anche la provincia autonoma di Trento e Trieste.

Ai commissari è attribuito il compito di stabilire l’albo in ogni regione d’Italia: tempistiche, modalità di iscrizione, scadenze relative agli elenchi di entrambi gli albi in oggetto.

Rimane compito dei commissari pubblicare gli elenchi dei professionisti aventi diritto, cioè in possesso dei requisiti qualitativi richiesti. Gli stessi potranno candidarsi e\o votare il Presidente regionale.

Seguirà la campagna elettorale al fine di acquisire rappresentanza, le elezioni regionali e, infine, la scelta del presidente dell’Ordine regionale (oltre che delle due province autonome).

Legge 15/2024 educazione pedagogica: la scoperta delle professioni educative e pedagogiche: le sfide del presente per il futuro

Legge 15 aprile 2024 n.55: un passo decisivo, certo, che apre all’opinione pubblica nuove sfide.

Sfide del presente per il futuro. Ciò che si deve coltivare e ciò a cui bisogna tendere è una rivoluzione. Sociale, umana, storica.

Un cambio di paradigma, innanzitutto politico, inteso sin dai vertici piramidali fino ad arrivare alle micro-organizzazioni locali. Un cambio culturale, per meglio definirlo. Ciò che si auspica è che la coscienza fatta legge sia solo l’inizio di una azione comunitaria unica. Unita, anzi, e rivolta verso un unico obiettivo: l’educazione delle menti per la liberazione delle stesse.

Solo così si potrà migliorare la società: con l‘attribuzione di maggiore spazio d’azione al fare educativo.
Ciò che si legge, ora, non è una finalità platonica.

Si pensi, per collegarmi a ciò che ho denunciato qualche paragrafo fa in merito alla quantità sconsiderata di persone, non adeguatamente formate, che si trovano a coordinare e dirigere servizi educativi. O ancora, a chi lavora in quanto “tutor” o “educatore”, senza tuttavia avere competenze solide da cui poter attingere.

Si pensi, inoltre, a quante strategie possano essere attuate rivolte ai bambini, ma anche alle relazioni tra pari e non -fino, addirittura, ai rapporti genitori e tra essi e i figli. A strumenti educativi studiati e attuati al servizio di aziende, al fine di apportare ai rapporti stessi maggiore efficacia.

Insomma: qualsiasi ambiente a cui ci si vuole riferire può fare leva sull’educazione. Educazione ripensata, così, come chiave di risoluzione dei problemi che invadono la società.

In questo senso, dunque, l’educazione dev’essere ripensata.

Innanzitutto in chi agisce, fatto dunque capace e realmente abile di apportare cambiamenti.

Ma anche: educazione ripensata in chi la riceve, finalmente realmente accolto e accompagnato in progetti educativi sensati. Progetti che partono dalla persona per tornare alla stessa. Educazione, si ribadisce, per liberare le menti. Renderle pensanti. Educare per il presente ed il futuro.

La legge in questione è solo l’inizio di un percorso teso alla riscoperta della centralità pedagogica rispetto alla società. Ne sono convinta in quanto pedagogista. E’ evidente di come si abbia bisogno di una direzione chiara e competente per ritrovare i valori che hanno da sempre governato l’agire umano.

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